Seconda Convenzione
Art. 129
99 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunità negli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità accorda una priorità particolare all'applicazione di provvedimenti specifici nei seguenti settori:
a) aggiudicazione di contratti di appalto in seguito a gare accelerate alle condizioni precisate all';
b) stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata e di contratti a trattativa privata alle condizioni precisate all';
c) esecuzione in economia alle condizioni precisate all';
d) stipulazione di contratti di servizi da parte della Commissione, d'intesa con lo Stato ACP interessato, quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entità o di breve durata, in particolare per perizie ai fini della preparazione dei progetti e programmi;
e) predisposizione delle procedure di pagamento in modo da non lasciare alcun prefinanziamento a carico degli Stati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-129