Art. 126
Seconda Convenzione

Art. 126

96 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini di una partecipazione quanto più estesa possibile, a parità di condizioni, alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare: a) di provvedere alla preventiva pubblicazione dei bandi di gara, entro termini soddisfacenti, facendo ricorso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, alle Gazzette Ufficiali degli Stati ACP nonché a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione; b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni; c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.
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