Art. 120
Seconda Convenzione

Art. 120

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In vigore dal 13 gen 1981
Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all' eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità. Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.
Storico versioni

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