Seconda Convenzione
Art. 120
90 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni precisate all' eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunità.
Spetta pertanto ad essi elaborare, negoziare e stipulare in particolare i contratti di appalto necessari allo svolgimento delle operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-120