Seconda Convenzione
Art. 118
88 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione. Gli Stati ACP interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati.
b) In base a tale rapporto, può essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione.
2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
b) Le autorità competenti della Comunità e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-118