Seconda Convenzione
Art. 116
86 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-116