Art. 116
Seconda Convenzione

Art. 116

86 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai progetti e programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono acquisite dallo Stato ACP interessato e distinte a tale effetto nelle scritture del Fondo. Possono essere utilizzate alle condizioni previste nella presente convenzione per il finanziamento di progetti e programmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-116