Art. 115
Seconda Convenzione

Art. 115

85 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1 Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o programma per cui è stata presa una decisione di finanziamento, dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento. Uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti è allegato all'accordo di finanziamento. 2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo inoltre all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, ed il mutuatario.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-115