Seconda Convenzione
Art. 113
83 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento, che costituirà la base per la decisione della Comunità.
2. Le proposte di finanziamento, redatte dai servizi competenti della Comunità, sono trasmesse agli Stati ACP interessati.
3. a) Qualora l'organo comunitario incaricato di esprimere un parere sui progetti non formuli parere favorevole su uno di essi, i servizi competenti della Comunità consultano i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sul seguito da riservare al progetto e in particolare sull'opportunità di ripresentare il fascicolo, con le eventuali modifiche all'organo comunitario in questione.
b) Prima che detto organo formuli il suo parere definitivo, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati sono, su loro richiesta, ascoltati dai rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale organo per presentare la loro giustificazione del progetto.
4. Qualora il parere definitivo di detto organo sia sfavorevole, i servizi competenti della Comunità consultano nuovamente i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati, per sapere se il progetto deve essere presentato così com'è agli organi della Commissione o se debba invece essere ritirato o modificato.
5. Qualora lo Stato ACP ravvisi la necessità di presentare il progetto così com'è all'organo decisionale della Comunità, può trasmettere qualsiasi elemento che gli sembri necessario per completare l'informazione di tale organo prima della decisione finale. Prima che detto organo decida, lo Stato ACP può inoltre essere inteso dal presidente e dai membri del Consiglio delle Comunità Europee per apportare tutti gli elementi complementari all'informazione di cui sopra.
6. In caso di mancata accettazione del progetto per il finanziamento da parte degli organi decisionali comunitari, lo Stato ACP interessato e informato dei motivi di questa decisione.
Storico versioni
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