Art. 110
Seconda Convenzione

Art. 110

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In vigore dal 13 gen 1981
1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Commissione, viene definito annualmente con lo Stato ACP interessato un ritmo ottimale d'impegno globale, in funzione dei vari obblighi delle parti e delle priorità che esse devono osservare. b) Questo ritmo ottimale è determinato in modo che l'importo globale delle somme da impegnare ogni anno sia ripartito nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione della presente convenzione. c) L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste nella presente convenzione. 2. Se lo Stato ACP ha presentato un fascicolo completo di progetto a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, la Commissione e lo Stato ACP interessato fissano un calendario di previsione per l'istruzione che dura fino alla fase dell'elaborazione della proposta di finanziamento. 3. La proposta di finanziamento comporta uno scadenzario provvisorio di esecuzione tecnica e finanziaria del progetto riportato nell'accordo di finanziamento il quale verte sulla durata delle diverse fasi di esecuzione. 4. L'ordinatore nazionale ed il delegato della Commissione redigono ogni anno un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti per determinare le cause dei ritardi riscontrati nell'esecuzione del calendario indicativo e proporre le misure di risanamento che s'impongono.
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