Seconda Convenzione
Art. 11
49 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. il Consiglio dei Ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-11