Art. 107
Seconda Convenzione

Art. 107

77 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità può, alle condizioni di cui all', paragrafo 4, dare il suo contributo allo studio delle soluzioni dei loro problemi d'indebitamento, di servizio del debito e della bilancia dei pagamenti.
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