Art. 104
Seconda Convenzione

Art. 104

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In vigore dal 13 gen 1981
1. L'esame della Banca sull'ammissibilità di progetti e la concessione di prestiti sulle sue risorse proprie è effettuato congiuntamente con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione, nonché in considerazione della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati e, inoltre, dei fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. 2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono soggetti a condizioni di durata stabilite sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; tale durata può prolungarsi per un massimo di 25 anni. 3. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito. Tale tasso è ridotto del 3% con un abbuono d'interesse, salvo se i prestiti sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero. Detto tasso di abbuono è tuttavia automaticamente adeguato in modo che il tasso d'interesse effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% nè superiore all'8%. 4. L'importo globale degli abbuoni d'interesse, calcolato al valore del momento della firma del contratto di prestito, ad un tasso e secondo modalità che la Comunità dovrà fissare, è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui all' ed è versato direttamente alla Banca.
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