Seconda Convenzione
Art. 102
72 / 316In vigore dal 13 gen 1981
I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazione di ammortamento di 10 anni, all'interesse annuo dell'1%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-102