Protocollo n. 6
Art. 9
294 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono insediati.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'.
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