Art. 7
Protocollo n. 6

Art. 7

292 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purchè tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-7-3