Art. 30
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 30

260 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP chiedano una pronuncia del comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati notificano alla Comunità la loro richiesta, in base ad una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 10. 2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto: a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività; c) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisce l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive. 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema. 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dei seguenti fattori: a) incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; b) necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato e delle sue difficoltà. 5. Nell'esame delle domande caso per caso si tiene conto in particolare della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via di sviluppo vicini, o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purchè possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa. 6. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione possa essere presa al più presto, comunque non oltre tre mesi dopo la notifica della richiesta alla Comunità. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dalla data di ricezione della domanda. 7. a) Le deroghe hanno validità per un periodo deciso dal comitato, che sarà di norma di due anni. Questo periodo può essere portato ad un massimo di tre anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato. b) La decisione di deroga può prevedere un rinnovo per un anno senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo che sono oggetto della deroga. c) In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina prima possibile e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 6. Saranno prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-30