Protocollo n. 5
Art. 3
284 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame
continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-3-5