Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 28
258 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta
ed uniforme applicazione del presente protocollo, e di assolvere
qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per
preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'.
3. Alle condizioni precisate all', il comitato prende le
decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
4. Il comitato è composto di esperti degli Stati membri e di
funzionari della Commissione che si occupano di problemi
doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-28