Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 23
253 / 316In vigore dal 13 gen 1981
.
1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei
timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per
il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e
per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonché dei formulari EUR. 2.
La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri.
2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli
Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano
reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni
doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché dell'esattezza delle
informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e
dell'autenticità e della regolarità delle schede informative di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-23