Art. 21
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 21

251 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, o nei casi di cui all', paragrafo 2, o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
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