Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 21
251 / 316In vigore dal 13 gen 1981
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene
rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, o nei
casi di cui all', paragrafo 2, o per iniziativa di
detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al
richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei
prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali
prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-21