Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 18
248 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell',
paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all', paragrafo 3:
- indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il
certificato si riferisce;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori
di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto
dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle
seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT" "DELIVRE A
POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "TYDSTEDT EFTERFOLGENDE".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-18