Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 14
244 / 316In vigore dal 13 gen 1981
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso corrisponde alle merci presentate.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-14