Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 12
242 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato
alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le
modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione.
Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che
le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-12