Protocollo n. 6
Art. 10
295 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunità in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli della convenzione.
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