Art. 1
Protocollo n. 7

Art. 1

298 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
PROTOCOLLO N° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACI-CEE di Lomè firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP 1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all' della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-1-7