Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 1
231 / 316In vigore dal 13 gen 1981
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO N° 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purchè siano stati trasportati direttamente ai sensi dell':
a) i prodotti interamente ottenuti in uno o più Stati ACP;
b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP per la cui
fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli
indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono
considerati come un unico territorio.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei paesi
e territori definiti nella nota esplicativa n° 9, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati
ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi
Stati ACP, purchè siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei
paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore
lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti
ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate
lavorazioni o trasformazioni nè quelle indicate all', paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), nè una loro combinazione.
6. I prodotti riportati nell'elenco c dell'allegato IV sono
temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano,
mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
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