Art. 6
Accordo Int. 1979

Art. 6

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In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al 1 settembre di ogni anno, la Commissione elabora uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni della cui gestione essa è incaricata, e comunica tale stato di previsione al Consiglio. 2. - Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessità di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo II, capitolo I della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché alle spese derivanti dall'applicazione del titolo III, capitolo I della convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste di contributi, che determinerà la loro esigibilità; le modalità di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4. Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle effettive necessità del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al più presto alla maggioranza qualificata di cui all', paragrafo 4. 3. - I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonché 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all', sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.
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