Accordo Int. 1979
Art. 5
13 / 316In vigore dal 13 gen 1981
.
Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-5-2