Art. 5
Accordo Int. 1979

Art. 5

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In vigore dal 13 gen 1981
. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si effettuano alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, eccettuati i prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie.
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