Accordo Interno
Art. 4
4 / 316In vigore dal 13 gen 1981
.
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all' della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri, consulta in via preliminare gli altri Stati membri.
Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-4