Art. 26
Accordo Int. 1979

Art. 26

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In vigore dal 13 gen 1981
. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all' della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione, sono espressi nell'unità di conto di cui all'. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o più Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorità competenti dei paesi e territori.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-26