Art. 25
Accordo Int. 1979

Art. 25

32 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari. 2. - Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. - In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. - La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all', paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-25