Accordo Int. 1979
Art. 25
32 / 316In vigore dal 13 gen 1981
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1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.
2. - Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.
3. - In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.
4. - La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all', paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
Storico versioni
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