Art. 24
Accordo Int. 1979

Art. 24

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In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il Comitato dell' di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state ufficialmente presentate. 2. - Il Comitato dell' è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso od ultimate, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
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