Accordo Int. 1979
Art. 22
29 / 316In vigore dal 13 gen 1981
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1. - Presso la Banca è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "Comitato dell'".
Il Comitato dell' è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il Segretariato è assicurato dalla Banca.
Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. - Il Consiglio, che delibera all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'.
3. - In seno al Comitato dell' è attribuita ai voti degli Stati membri una ponderazione uguale a quella prevista all', paragrafo 3.
4. - Il Comitato dell' si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
5. - La ponderazione di cui al paragrafo 3 nonché la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 possono essere modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione alla Comunità di un nuovo Stato membro.
Storico versioni
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