Art. 15
Accordo Int. 1979

Art. 15

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In vigore dal 13 gen 1981
. 1. - Ai fini dell'applicazione dell' della convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilità generale della Commissione, con la partecipazione della Banca, allo scopo di elaborare un programma indicativo che precisi gli obiettivi e le priorità dello Stato ACP interessato, segnatamente settoriali, sottosettoriali e regionali, menzionando i progetti ove siano stati chiaramente identificati. 2. Per preparare le missioni la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto, sulle prospettive e sugli obiettivi del loro piano di sviluppo nonché sui progetti, chiaramente definiti e atti a conseguire tali obiettivi, di cui auspicano il finanziamento. La Commissione appronta queste informazioni d'intesa con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima. Contemporaneamente, gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali già accordati o previsti. Ciascuno Stato membro e la Commissione aggiornano periodicamente tali dati, basandosi in particolare sulle informazioni raccolte e concertate secondo le consuete procedure. Essi si comunicano i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali, regionali e multilaterali, già concessi o previsti a favore degli Stati ACP interessati. 3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quanto concerne i paesi e territori d'oltremare, eventualmente, in forma snellita e semplificata, adeguata alle strutture costituzionali tipiche di ciascun gruppo di paesi o territori.
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