Accordo Int. 1979
Art. 1
9 / 316In vigore dal 13 gen 1981
ACCORDO INTERNO DEL 1979
relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato "trattato", CONSIDERANDO che la seconda convenzione ACP-CEE di Lomè, in appresso denominata "convenzione", ha fissato in 5.227 milioni di unità di conto l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP;
CONSIDERANDO che rappresentanti Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare in 94 milioni di unità di conto l'importo dell'aiuto, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare che intrattengono relazioni particolari con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresì previsti, a concorrenza di 15 milioni di unità di conto, interventi della Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;
CONSIDERANDO che l'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo è quella definita nella decisione 75/250/CEE
del Consiglio dei 21 aprile 1975; che è
opportuno prevedere la possibilità di sostituire, con decisione del Consiglio, questa unità di conto con l'ECU;
CONSIDERANDO che, per l'attuazione della convenzione e della decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", è necessario istituire un quinto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima;
CONSIDERANDO che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti;
CONSIDERANDO che è necessario istituire un Comitato dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri presso la Commissione e un Comitato presso la Banca;
CONSIDERANDO che è opportuno assicurare l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; e che è pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei Comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;
CONSIDERANDO che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,
previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
.
1. - Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo".
2. - a) Il Fondo è dotato di un importo di 4.636 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate "UCE", messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:
Belgio..... 273,524 milioni di UCE pari al 5,9%
Danimarca... 115,900 milioni di UCE pari ai 2,5%
Germania.... 1.311,988 milioni di UCE pari al 28,3%
Francia.... 1.186,816 milioni di UCE pari al 25,6%
Irlanda.... 27,816 milioni di UCE pari allo 0,6%
Italia..... 533,140 milioni di UCE pari all' 11,5%
Lussemburgo.. 9,272 milioni di UCE pari allo 0,2%
Paesi Bassi.. 343,064 milioni di UCE pari al 7,4%
Regno Unito.. 834,480 milioni di UCE pari al 18,0%
b) Questa ripartizione può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, nel caso di adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità.
3. - L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:
a) 4.542 milioni di UCE per gli Stati ACP, di cui:
2.928 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,
504 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
280 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
550 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo 11, capitolo I della convenzione 280 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo 111, capitolo I della convenzione;
b) 85 milioni di UCE per i paesi e territori, di cui:
51 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni,
27 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali,
7 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio,
p. m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari;
c) 9 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
4. - Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b), sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a), aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera alla unanimità su proposta della Commissione.
5. - In tal caso, il paese interessato continuerà a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 3, lettera c), ma secondo le norme di gestione del titolo II della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-ai-1-2