Art. 3
Accordo

Art. 3

310 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del Mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-a-3