Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979.
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979. 319 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo Interno
Art. 1 ACCORDO INTERNO relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'a Art. 2 ARTICOLO 2. 1. - Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP Art. 3 ARTICOLO 3. Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di tratta Art. 4 ARTICOLO 4. Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 176 della co Art. 5 ARTICOLO 5. Le controversie sorte tra Stati membri circa la convenzione, i protocolli che Art. 6 ARTICOLO 6. I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, Art. 7 ARTICOLO 7. Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle propri Art. 8 ARTICOLO 8. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, Accordo Int. 1979
Art. 1 ACCORDO INTERNO DEL 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comun Art. 2 ARTICOLO 2. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza d Art. 3 ARTICOLO 3. 1. - L'unità di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo è que Art. 4 ARTICOLO 4. Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della Art. 5 ARTICOLO 5. Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territo Art. 6 ARTICOLO 6. 1. - Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, ant Art. 7 ARTICOLO 7. 1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento second Art. 8 ARTICOLO 8. 1. - Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al Art. 9 ARTICOLO 9. 1. - I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi Art. 10 ARTICOLO 10. 1. - Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni del Art. 12 ARTICOLO 12. 1. - La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente i Art. 13 ARTICOLO 13. 1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 1 Art. 14 ARTICOLO 14. 1. - Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunità per r Art. 15 ARTICOLO 15. 1. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provve Art. 16 ARTICOLO 16. 1. - Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepar Art. 17 ARTICOLO 17. 1. - Presso la Commissione è istituito un Comitato composto di rappresentanti Art. 18 ARTICOLO 18. 1. - Il Comitato del FES dà il proprio parere in merito alle proposte di fina Art. 19 ARTICOLO 19. 1. - Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, Art. 20 ARTICOLO 20. La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande d Art. 21 ARTICOLO 21. Il Comitato del FES è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati p Art. 22 ARTICOLO 22. 1. - Presso la Banca è istituito un Comitato composto di rappresentanti dei g Art. 23 ARTICOLO 23. 1. - Il Comitato dell'articolo 22 dà un parere in merito alle domande di pres Art. 24 ARTICOLO 24. 1. - Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle o Art. 25 ARTICOLO 25. 1. - La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli a Art. 26 ARTICOLO 26. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 Art. 27 ARTICOLO 27. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sint Art. 28 ARTICOLO 28. Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un re Art. 29 ARTICOLO 29. 1. - Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della ges Art. 30 ARTICOLO 30. 1. - Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare Art. 31 ARTICOLO 31. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle p Art. 32 ARTICOLO 32. Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese Seconda Convenzione
Art. 2 ARTICOLO 2 1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Com Art. 3 ARTICOLO 3 1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati Art. 4 ARTICOLO 4 Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le p Art. 5 ARTICOLO 5 1. L'articolo 3 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione Art. 6 ARTICOLO 6 Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può esser Art. 7 ARTICOLO 7 Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure Art. 8 ARTICOLO 8 1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni Art. 9 ARTICOLO 9 1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non Art. 10 ARTICOLO 10 A meno che vi abbia già proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Art. 11 ARTICOLO 11 1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti or Art. 12 ARTICOLO 12 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gr Art. 13 ARTICOLO 13 1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consu Art. 14 ARTICOLO 14 Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Minis Art. 15 ARTICOLO 15 In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si Art. 16 ARTICOLO 16 Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della present Art. 17 ARTICOLO 17 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alco Art. 18 ARTICOLO 18 Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercial Art. 19 ARTICOLO 19 Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni Art. 20 ARTICOLO 20 Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attua Art. 21 ARTICOLO 21 Le misure di promozione commerciale di cui all'articolo 20 comprendono la forn Art. 22 ARTICOLO 22 Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di Art. 48 ARTICOLO 48 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomè e al protoc Art. 57 ARTICOLO 57 La Comunità è disposta a fornire la propria assistenza tecnica e finanziaria p Art. 58 ARTICOLO 58 Su richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprenderà azioni di assist Art. 59 ARTICOLO 59 La Banca Europea per gli Investimenti, in appresso denominata Banca, può, in c Art. 95 ARTICOLO 95 Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi fin Art. 96 ARTICOLO 96 Su richiesta degli Stati ACP e con l'accordo delle parti, i mezzi finanziari d Art. 97 ARTICOLO 97 I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti comuni o parallel Art. 98 ARTICOLO 98 Con l'accordo delle parti interessate, e fatta salva la normativa propria ad o Art. 99 ARTICOLO 99 Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunità può apportare ai cofina Art. 100 ARTICOLO 100 Su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con le altre parti in cau Art. 101 ARTICOLO 101 1. I progetti o programmi possono essere finanziati mediante sovvenzione, pre Art. 102 ARTICOLO 102 I prestiti speciali sono concessi per un periodo di 40 anni, con una dilazion Art. 103 ARTICOLO 103 1. Le sovvenzioni o i prestiti speciali possono essere concessi ad uno Stato Art. 104 ARTICOLO 104 1. L'esame della Banca sull'ammissibilità di progetti e la concessione di pre Art. 105 ARTICOLO 105 1. Per la realizzazione di progetti nell'industria, in attività agroindustria Art. 106 ARTICOLO 106 1. Uno speciale trattamento è concesso agli Stati ACP meno sviluppati nella d Art. 107 ARTICOLO 107 Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunità può, alle condizion Art. 108 ARTICOLO 108 1. Gli Stati ACP e la Comunità attuano, in stretta cooperazione e su un piano Art. 109 ARTICOLO 109 1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri Art. 110 ARTICOLO 110 1. a) All'atto della programmazione delle risorse del Fondo gestite dalla Com Art. 111 ARTICOLO 111 1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi auto Art. 112 ARTICOLO 112 1. a) La Comunità istruisce i progetti o programmi in stretta collaborazione Art. 113 ARTICOLO 113 1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziam Art. 114 ARTICOLO 114 1. Nell'intento di accelerare le procedure, le proposte di finanziamento poss Art. 115 ARTICOLO 115 1 Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, qualsiasi progetto o pr Art. 116 ARTICOLO 116 Le rimanenze riscontrate all'atto della chiusura dei conti relativi ai proget Art. 117 ARTICOLO 117 1. a) I superi intervenuti durante l'esecuzione dei progetti e programmi fina Art. 118 ARTICOLO 118 1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro Art. 119 ARTICOLO 119 1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di r Art. 120 ARTICOLO 120 Gli Stati ACP, e gli altri beneficiari da essi autorizzati alle condizioni pr Art. 121 ARTICOLO 121 1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo che assicura l'es Art. 122 ARTICOLO 122 1. a) Il Governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che ra Art. 123 ARTICOLO 123 1. a) La Commissione designa presso ogni Stato o gruppo di Stati ACP un deleg Art. 124 ARTICOLO 124 1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP in ciascuno di ques Art. 125 ARTICOLO 125 1. Per gli interventi finanziati dalla Comunità, possono partecipare alle gar Art. 126 ARTICOLO 126 1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti necessari ai fini Art. 127 ARTICOLO 127 1. Di norma, i contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le Art. 128 ARTICOLO 128 Per favorire la più ampia partecipazione delle società degli Stati ACP all'es Art. 129 ARTICOLO 129 Ai fini di un'efficace e rapida esecuzione dei progetti e programmi finanziat Art. 130 ARTICOLO 130 1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicament Art. 131 ARTICOLO 131 Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei co Art. 132 ARTICOLO 132 La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP ed Art. 133 ARTICOLO 133 1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità apporta un Art. 134 ARTICOLO 134 1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale intervien Art. 135 ARTICOLO 135 1. Il campo di applicazione della cooperazione regionale ed interregionale co Art. 136 ARTICOLO 136 1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP a Art. 137 ARTICOLO 137 1. Aiuti d'urgenza possono essere concessi agli Stati ACP che devono far fron Art. 138 ARTICOLO 138 La cooperazione tecnica di cui all'articolo 93 riguarda i seguenti settori: a Art. 139 ARTICOLO 139 1. La cooperazione tecnica può essere connessa con i progetti e programmi opp Art. 140 ARTICOLO 140 1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servi Art. 141 ARTICOLO 141 1. Le azioni di cooperazione tecnica nel campo della formazione si attuano in Art. 142 ARTICOLO 142 1. Le norme in materia di attribuzione e stipulazione dei contratti di serviz Art. 143 ARTICOLO 143 1. Quando uno Stato ACP dispone, quali dirigenti amministrativi e tecnici, di Art. 144 ARTICOLO 144 1. La Comunità finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli S Art. 145 ARTICOLO 145 1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, Art. 146 ARTICOLO 146 1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microproget Art. 147 ARTICOLO 147 1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità d Art. 148 ARTICOLO 148 1. a) Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un program Art. 149 ARTICOLO 149 Per ciascun programma di microprogetti che venga portato a termine, lo Stato Art. 150 ARTICOLO 150 Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appa Art. 151 ARTICOLO 151 La mancata ratifica o la denuncia della presente convenzione da parte di uno Art. 152 ARTICOLO 152 1. Il finanziamento dei progetti e programmi può riguardare le spese relative Art. 153 ARTICOLO 153 1. In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 4, si possono concedere aiuti Art. 154 ARTICOLO 154 Allo scadere della presente convenzione: - gli stanziamenti di cui all'artico Art. 160 ARTICOLO 160 Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e presta Art. 161 ARTICOLO 161 Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di d Art. 162 ARTICOLO 162 Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri proc titolo I COOPERAZIONE COMMERCIALE
Art. 1 SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOMÈ IL 31 OTTOBRE 1979 Sua Maestà il Re dei Belgi, titolo II PROVENTI DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI BASE
Art. 23 ARTICOLO 23 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esp Art. 24 ARTICOLO 24 I proventi da esportazione che beneficiano del sistema di stabilizzazione sono Art. 25 ARTICOLO 25 1. Sono contemplati i seguenti prodotti: Codice NIMEXE 1. Arachidi in guscio o Art. 26 ARTICOLO 26 Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o più p Art. 27 ARTICOLO 27 Su richiesta di uno o più Stati ACP relativa ad uno o più prodotti elencati al Art. 28 ARTICOLO 28 Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il Art. 29 ARTICOLO 29 Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazi Art. 30 ARTICOLO 30. 1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all'articolo 25: a) che sono im Art. 31 ARTICOLO 31 Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunità destina al sistema, per la dura Art. 32 ARTICOLO 32 1. L'importo globale di cui all'articolo 31 è suddiviso in un numero di frazio Art. 33 ARTICOLO 33 Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituit Art. 34 ARTICOLO 34 In caso di insufficienza delle risorse per un anno di applicazione, il Consigl Art. 35 ARTICOLO 35 Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 31, il Consiglio dei Mini Art. 36 ARTICOLO 36 1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento per ci Art. 37 ARTICOLO 37 Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati Art. 38 ARTICOLO 38 1. Le domande di trasferimento sono inammissibili nei seguenti casi: a) se la Art. 39 ARTICOLO 39 1. Ogni domanda di trasferimento è inviata alla Commissione che la esamina in Art. 40 ARTICOLO 40 1. La Commissione adotta una decisione di trasferimento al termine dell'esame Art. 41 ARTICOLO 41 1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP benef Art. 42 ARTICOLO 42 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), nei set Art. 43 ARTICOLO 43 1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodott Art. 44 ARTICOLO 44 Se allo scadere del periodo di sette anni di cui all'articolo 42 non è raggiun Art. 45 ARTICOLO 45 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizza Art. 46 ARTICOLO 46 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettera a): a) l Art. 47 ARTICOLO 47 1. Per gli Stati ACP elencati nell'articolo 155, paragrafo 3, lettere b) e c): titolo III PRODOTTI MINERARI
Art. 49 ARTICOLO 49 Per contribuire alla creazione di basi più solide per lo sviluppo degli Stati Art. 50 ARTICOLO 50 1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti: - rame Art. 51 ARTICOLO 51 1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione de Art. 52 ARTICOLO 52 1. La possibilità di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di Art. 53 ARTICOLO 53 1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale Art. 54 1. L'intervento di cui all'articolo 53 è orientato verso gli obiettivi definiti all'artico Art. 55 ARTICOLO 55 1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degra Art. 56 ARTICOLO 56 Gli aiuti concessi mediante il ricorso al sistema speciale di finanziamento so titolo IV INVESTIMENTI
Art. 60 ARTICOLO 60 La Comunità e gli Stati membri si adoperano a mettere in atto misure di incita Art. 61 ARTICOLO 61 Ciascuno Stato ACP farà quanto necessario per promuovere, nell'ambito di quest Art. 62 ARTICOLO 62 Ciascuno Stato ACP farà in modo da indicare più chiaramente possibile i suoi s Art. 63 ARTICOLO 63 Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti per la promozi Art. 64 ARTICOLO 64 Le parti contraenti convengono che il trattamento degli investimenti effettuat titolo V COOPERAZIONE INDUSTRIALE
Art. 65 ARTICOLO 65 La Comunità e gli Stati ACP, riconoscendo l'imperiosa necessità di promuovere Art. 66 ARTICOLO 66 La cooperazione industriale tra la Comunità e gli Stati ACP si propone i segue Art. 67 ARTICOLO 67 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Art. 68 ARTICOLO 68 La Comunità fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooper Art. 69 ARTICOLO 69 La Comunità contribuisce all'insediamento ed allo sviluppo di tutti i tipi di Art. 70 ARTICOLO 70 Nel quadro della cooperazione globale per lo sviluppo industriale, particolare Art. 71 ARTICOLO 71 Per aiutare gli Stati ACP a rafforzare la loro capacità interna di sviluppo sc Art. 72 ARTICOLO 72 La Comunità contribuisce con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della coo Art. 73 ARTICOLO 73 1. La Comunità contribuisce a creare ed ampliare negli Stati ACP imprese che o Art. 74 ARTICOLO 74 Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi Art. 75 ARTICOLO 75 I programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale che comportano un Art. 76 ARTICOLO 76 1. La Comunità e gli Stati ACP riconoscono i reciproci vantaggi della cooperaz Art. 77 ARTICOLO 77 1. Vengono intraprese attività d'informazione e di promozione industriali per Art. 78 ARTICOLO 78 1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del C Art. 79 ARTICOLO 79 Il Centro per lo sviluppo industriale, istituito a norma dell'articolo 36 dell Art. 80 ARTICOLO 80 1. Per il conseguimento dei propri obiettivi, il Centro è incaricato: a) di ra Art. 81 ARTICOLO 81 1. Il Comitato per la cooperazione industriale è l'autorità incaricata di sorv Art. 82 ARTICOLO 82 Nel quadro dell'applicazione del presente titolo, la Comunità andrà incontro a titolo VI COOPERAZIONE AGRICOLA
Art. 83 ARTICOLO 83 1. La cooperazione agricola tra la Comunità e gli Stati ACP deve avere come ob Art. 84 ARTICOLO 84 Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le Art. 85 ARTICOLO 85 Le azioni di cooperazione nel settore rurale, quali definite all'articolo 84, Art. 86 ARTICOLO 86 Per l'attuazione delle azioni di cooperazione di cui all'articolo 84, ed allo Art. 87 ARTICOLO 87 1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilità Art. 88 ARTICOLO 88 1. Viene istituito un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale. Il Art. 89 ARTICOLO 89 L'aiuto alimentare è una misura transitoria: l'obiettivo ultimo degli Stati AC Art. 90 ARTICOLO 90 Nell'attuazione delle disposizioni del presente titolo, viene concessa una spe titolo VII COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA
Art. 91 ARTICOLO 91 1. Obiettivo della cooperazione finanziaria e tecnica è di promuovere lo svilu Art. 92 ARTICOLO 92 1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessità di rispet Art. 93 ARTICOLO 93 1. I progetti e programmi possono riguardare: - investimenti, compresi gli aiu Art. 94 ARTICOLO 94 1. La cooperazione finanziaria e tecnica è offerta: a) agli Stati ACP; b) agli titolo VIII DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO SVILUPPATI,
SENZA SBOCCO SUL MARE ED INSULARI
Art. 155 ARTICOLO 155 1. Nel quadro della presente convenzione, viene riservato un particolare trat titolo IX DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI, ALLO
STABILIMENTO E AI SERVIZI
Art. 156 ARTICOLO 156 Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi c Art. 157 ARTICOLO 157 1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed Art. 158 ARTICOLO 158 Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di Art. 159 ARTICOLO 159 Su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esam titolo X LE ISTITUZIONI
Art. 163 ARTICOLO 163 Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Art. 164 ARTICOLO 164 1. Il Consiglio dei Ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comuni Art. 165 ARTICOLO 165 La presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro de Art. 166 ARTICOLO 166 1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 167 ARTICOLO 167 1. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, Art. 168 ARTICOLO 168 1. Il Consiglio dei Ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da in Art. 169 ARTICOLO 169 Se necessario, il Consiglio dei Ministri può delegare una delle sue competenz Art. 170 ARTICOLO 170 Il Comitato degli Ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato Art. 171 ARTICOLO 171 1. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svo Art. 172 ARTICOLO 172 1. La presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno da un r Art. 173 ARTICOLO 173 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministr Art. 174 ARTICOLO 174 I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Con Art. 175 ARTICOLO 175 1. L'assemblea consultiva è composta, su base paritetica, di Membri del Parla Art. 176 ARTICOLO 176 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente co Art. 177 ARTICOLO 177 Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzio Art. 178 ARTICOLO 178 I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono d titolo XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 179 ARTICOLO 179 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natu Art. 180 ARTICOLO 180 Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati Art. 181 ARTICOLO 181 In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, le parti contraenti con Art. 182 ARTICOLO 182 1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente Art. 183 ARTICOLO 183 1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese s Art. 184 ARTICOLO 184 1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione Art. 185 ARTICOLO 185 1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione di un paese o territo Art. 186 ARTICOLO 186 1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Sta Art. 187 ARTICOLO 187 A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri confe Art. 188 ARTICOLO 188 1. La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a de Art. 189 ARTICOLO 189 La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di Art. 190 ARTICOLO 190 I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integr Art. 191 ARTICOLO 191 La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, Protocollo n. 1
titolo I DEFINIZIONI DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 1 PROTOCOLLI PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" Art. 2 ARTICOLO 2 Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP, nella Comuni Art. 3 ARTICOLO 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono con Art. 4 ARTICOLO 4 Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute Art. 5 ARTICOLO 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono consider titolo II METODI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 6 ARTICOLO 6 1. a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente proto Art. 7 ARTICOLO 7 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorit Art. 8 ARTICOLO 8 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle aut Art. 9 ARTICOLO 9 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formul Art. 10 ARTICOLO 10 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante a Art. 11 ARTICOLO 11 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, e Art. 12 ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità d Art. 13 ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorità d Art. 14 ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certifica Art. 15 ARTICOLO 15 Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, è compilato dall Art. 16 ARTICOLO 16 1. Sono annesse al beneficio delle disposizioni del presente protocollo, come Art. 17 ARTICOLO 17 1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese che Art. 18 ARTICOLO 18 1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, d Art. 19 ARTICOLO 19 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione dell Art. 20 ARTICOLO 20 1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci Art. 21 ARTICOLO 21 La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a rich Art. 22 ARTICOLO 22 Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci sca Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e Art. 24 ARTICOLO 24 Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una Art. 25 ARTICOLO 25 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. Art. 26 ARTICOLO 26 Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 vien Art. 27 ARTICOLO 27 Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Art. 28 ARTICOLO 28 1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare l Art. 29 ARTICOLO 29 Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell' Art. 30 ARTICOLO 30 1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano g Art. 31 ARTICOLO 31 Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, n Art. 32 ARTICOLO 32 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stes Art. 33 ARTICOLO 33 La Comunità e gli Stati ACP adottano, per quanto li riguarda, le misure necess Protocollo n. 2
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Art. 1 PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni LE ALTE PARTI CONTR Art. 2 ARTICOLO 2 La Comunità e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, Art. 3 ARTICOLO 3 Gli arbitri designati a norma dell'articolo 176 della convenzione hanno diritto Protocollo n. 3
Art. 1 PROTOCOLLO N° 3 sui privilegi e sulle immunità LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Sollecite di favo Art. 2 ARTICOLO 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri A Art. 3 ARTICOLO 3 Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Art. 4 ARTICOLO 4 Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi be Art. 5 ARTICOLO 5 Il Consiglio dei Ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o r Art. 6 ARTICOLO 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti Art. 7 ARTICOLO 7 Il(I) Segretario (Segretari) e il(i) Segretario (Segretari) aggiunto(i) del Con Art. 8 ARTICOLO 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agent Art. 9 ARTICOLO 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato deg Art. 10 ARTICOLO 10 I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo so Art. 11 ARTICOLO 11 L'articolo 176 della convenzione è applicabile alle vertenze relative al prese Protocollo n. 4
Art. 1 PROTOCOLLO N° 4 relative alle banane La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettiv Art. 2 ARTICOLO 2 Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determina Art. 3 ARTICOLO 3 Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'am Art. 4 ARTICOLO 4 Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzaz Protocollo n. 5
Art. 1 PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum ARTICOLO 1 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione Art. 2 ARTICOLO 2 a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunità fissa ogni anno, in d Art. 3 ARTICOLO 3 Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito d Art. 4 ARTICOLO 4 Su richiesta degli Stati ACP, la comunità, nel quadro delle disposizioni del ti Protocollo n. 6
Art. 1 PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contr Art. 2 ARTICOLO 2 I contratti di appalto finanziati dalla Comunità non sono soggetti nè alle tass Art. 3 ARTICOLO 3 1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza finanziati dalla Comuni Art. 4 ARTICOLO 4 1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finan Art. 5 ARTICOLO 5 Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in gen Art. 6 ARTICOLO 6 Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare mater Art. 7 ARTICOLO 7 I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un c Art. 8 ARTICOLO 8 1. L'importazioni di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico Art. 9 ARTICOLO 9 1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusio Art. 10 ARTICOLO 10 Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, n Art. 11 ARTICOLO 11 Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla Art. 12 ARTICOLO 12 Le precedenti disposizioni sono applicabili alla esecuzione di tutti i contrat Protocollo n. 7
Art. 1 PROTOCOLLO N° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla Art. 2 ARTICOLO 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo posson Art. 3 ARTICOLO 3 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonne Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360