Art. 27 · Funzionari diplomatici e consolari.
Convenzione

Art. 27

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Funzionari diplomatici e consolari.

In vigore dal 30 dic 1980
. (Funzionari diplomatici e consolari). Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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