Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: 1) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 27, 29 e 30 dicembre 1977, relativo alla proroga fino al 30 giugno 1978 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973; 2) scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 24 luglio e il 29 settembre 1978, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo sulla pesca firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.
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