Art. 8
LEGGE 28 novembre 1980, n. 784
In vigore dal 24 ago 1999
Le società del gruppo SIR per la durata del mandato fiduciario sono esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161. (1)
Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero. (1)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270
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