Art. 6 · LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687

Art. 6

LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687

In vigore dal 31 ott 1980
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1980 PERTINI FORLANI - ANDREATTA - REVIGLIO - LA MALFA - FOSCHI - DE MICHELIS - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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