Art. 1
LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687
In vigore dal 31 ott 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-28;687#art-1