Art. 1
1 / 2In vigore dal 3 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;764#art-1