Art. 4
Convenzione

Art. 4

4 / 46
In vigore dal 27 nov 1980
La legge interna della residenza abituale del creditore degli alimenti regola le obbligazioni alimentari di cui all'. In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore, la legge interna della nuova residenza abituale si applicherà a decorrere dal momento in cui il cambiamento è avvenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-4