Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato che è divenuto membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in data successiva alla Dodicesima sessione, o che fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o che è Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base all', primo paragrafo. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'adesione avrà effetto soltanto per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista al numero 3, dell'. Tale obiezione potrà parimenti essere sollevata da uno Stato membro al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in data successiva all'adesione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-31