Art. 29
Convenzione

Art. 29

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In vigore dal 27 nov 1980
La presente Convenzione sostituisce, nelle relazioni fra gli Stati che ne sono Parti, la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
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