Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 27 nov 1980
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza nonché agli Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell': 1) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'; 2) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'; 3) le adesioni di cui all' e la data in cui esse avranno effetto; 4) le estensioni di cui all' e la data in cui esse avranno effetto; 5) le dichiarazioni menzionate nell', nonché le loro modifiche e la data in cui queste dichiarazioni e le loro modifiche avranno effetto; 6) le denuncie di cui all'; 7) le riserve di cui agli articoli da 13 a 15 e 24 ed il ritiro delle riserve previste all'. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sarà inviata, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione. (Seguono le firme).
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