Convenzione
Art. 24
24 / 46In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato potrà, non oltre la data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una o più riserve previste negli articoli da 13 a 15. Nessun'altra riserva sarà ammessa.
Ogni Stato potrà, al momento della notifica di una estensione della Convenzione conformemente all', fare una o più di dette riserve applicabili a tutti oppure ad alcuni dei territori menzionati nell'estensione.
Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Il ritiro di detta riserva verrà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Una tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica citata nel precedente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-24