Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali sistemi legislativi diversi vengono applicati in materia di obbligazioni alimentari potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, o dell'adesione, che la presente Convenzione verrà estesa a tutte le sue unità territoriali oppure solamente ad una o più di esse e potrà in qualsiasi momento modificare la sua dichiarazione presentandone una nuova. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente l'unità territoriale alla quale la Convenzione verrà applicata.
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