Art. 15
Convenzione

Art. 15

15 / 46
In vigore dal 27 nov 1980
Ogni Stato contraente potrà, in conformità all', fare una riserva ai sensi della quale le sue autorità applicheranno la legge interna se il creditore ed il debitore possiedono ambedue la nazionalità di detto Stato e se il debitore vi ha la sua abituale residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745#art-c-15