Art. 5
In vigore dal 27 nov 1980
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte, per gli anni finanziari 1979 e 1980, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 ottobre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI - ANDREATTA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
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